Tribunale di Napoli del 1995 (30/03/1995)


Nelle società di persone il rendiconto annuale che gli amministratori devono rendere ai soci, ai sensi dell'art. 2261, codice civile, non s'identifica con il bilancio che dev'essere redatto a mente dell'art. 2217, secondo comma, codice civile (anche se può accadere che i due documenti coincidano), perché il primo serve a dare contezza ai soci dell'operato degli amministratori al pari del rendiconto del mandatario, e può quindi risolversi anche in un semplice prospetto ragionato delle operazioni compiute e dei risultati conseguiti, mentre il secondo, assolvendo a funzioni essenzialmente giuridiche di tutela dei soci e dei terzi, deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite ed è regolato, pur con i dovuti adattamenti, dalle norme sul bilancio delle società di capitali. Anche nelle società di persone il bilancio non rispondente al vero è nullo, come del pari nullo è l'eventuale atto di approvazione di tale bilancio (non avente natura di deliberazione collegiale), che non può dunque avere efficacia convalidante.

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