Tribunale di Napoli del 1995 (16/12/1995)


Posto che il legislatore non ha prescritto alcuna forma di esteriorizzazione per la volontà diretta allo scioglimento di una società di persone - volontà, quindi, che può essere manifestata anche verbalmente o per facta concludentia - vi è da ritenere che il proposito palesato da un socio con la proposizione di domanda giudiziale diretta all'accertamento dello scioglimento di una società personale, inequivocabilmente diretto a recidere ogni vincolo con la società, e la sostanziale acquiescenza prestata sul punto dall'altro socio convenuto integrino gli estremi di una vera e propria deliberazione implicita senz'altro valida ex art. 2272, n. 3, codice civile.

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