Tribunale di Napoli del 1995 (10/03/1995)


L' organo esecutivo (leggi: l' amministratore) non ha alcuna facoltà di discostarsi da quanto inequivocabilmente deciso dall' assemblea, a maggior ragione quando tale modifica comporta un aggravio di spesa non indifferente. A tenore dell' art. 1130, codice civile l' amministratore deve eseguire le deliberazioni dell' assemblea dei condomini. A disporre opere di manutenzione straordinaria è competente esclusivamente l' assemblea (ex art. 1135, codice civile). Soltanto quando si tratti di lavori da eseguirsi con urgenza l' amministratore può procedere senza deliberazione assembleare, ma ha l' obbligo di riferire nella prima assemblea (2° comma, art. 1135).L' amministratore ha la rappresentanza sostanziale del condominio talché gli effetti dell' atto posto in essere dall' amministratore si riverberano direttamente in capo al condominio ai sensi dell' art. 1131, codice civile, tant' è che il legislatore - nelle ipotesi di cui al 2° comma dell' art. 1135, codice civile (che costituiscono, appunto, una eccezione alla regola) - ha imposto al rappresentante di dare immediato avviso all' organo deliberante.

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