Tribunale di Napoli del 1994 (21/12/1994)


Il socio accomandante che operi come socio accomandatario e che, quindi, si ingerisca nella amministrazione della società, perde la limitazione di responsabilità per le obbligazioni sociali. La società in accomandita semplice può essere assoggettata alle norme previste per la società in nome collettivo in ragione della funzione amministrativa esercitata in concreto da entrambi i soci, ove l'unico socio accomandante si ingerisca nella amministrazione agendo come socio accomandatario. Nelle società di persone, il diritto al rendiconto spetta solo ai soci non amministratori; pertanto, in una società in accomandita semplice tale diritto spetta solo ai soci accomandanti. E' inammissibile la concessione del provvedimento cautelare per consentire al socio accomandante di prendere visione delle scritture contabili e di ispezionare l'amministrazione della società.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Napoli del 1994 (21/12/1994)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti