Tribunale di Napoli del 1994 (14/04/1994)


Il contratto con il quale le parti hanno convenuto la sola fittizia intestazione degli immobili all' una, intestataria, ed il riconoscimento dell' altra quale reale proprietaria degli stessi, per averne sopportato tutti gli oneri economici di acquisto ed edificazione, va configurato non come accordo simulatorio (ove non venga dimostrata la conoscenza, da parte del terzo - venditore, dell' intesa raggiunta tra interponente ed interposto e di conferimento ad essa della propria consapevole adesione), bensì come una interposizione reale di persona (cd. negozio fiduciario), secondo lo schema classico della fiducia cum amico, nel senso che il fiduciario sia l' effettivo proprietario dei beni acquistati, ma al tempo stesso soggetto passivo di una collegata obbligazione di dare (il consenso al ritrasferimento dei beni stessi) al fiduciante, la quale figura - in mancanza di specifica regolamentazione normativa - deve essere ricondotta allo schema del mandato senza rappresentanza ad acquistare beni immobili (artt. 1705, 1706 e 1707 cod.civ.). Conseguentemente - in mancanza della forma scritta richiesta la pena di nullità, ex art. 1350, cod.civ. -, il negozio fiduciario relativo ad immobili - così come il mandato per l' acquisto di cespiti della medesima natura - è privo di effetti giuridici ed il fiduciante non ha alcuna possibilità di esperire fruttuosamente la speciale azione prevista dall' art. 1706, 2° comma, cod.civ. (cd. rivendica del mandante), né di ottenere una pronuncia costitutiva secondo le norme relative all' esecuzione dell' obbligo di contrarre (art. 1932 cod.civ.).

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