Tribunale di Napoli del 1989 (16/03/1989)


La mancata tenuta da parte del collegio sindacale delle prescritte riunioni trimestrali non comporta la decadenza ex art. 2404, secondo comma, codice civile dei sindaci, bensì integra un' ipotesi di revoca degli stessi per giusta causa. La deliberazione del consiglio di amministrazione che pronuncia l'esclusione di un socio dalla società è impugnabile dal socio stesso. Le cause statutarie di esclusione del socio di società cooperativa debbono rappresentare una sanzione adeguata e ragionevole a comportamenti contrastanti con i doveri di socio o con lo scopo mutualistico.

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