Tribunale di Napoli del 1986 (09/10/1986)


L'art. 2390 c.c. che prevede il divieto per l'amministratore di assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrente o di esercitare comunque attività concorrente, può essere utilizzato al fine della configurazione di quel fondato sospetto di grave irregolarità che giustifica ai sensi dell'art. 2409 c.c., l'adozione di provvedimenti cautelari.Integra una fattispecie di colpa ex art. 2043 c.c., sotto il profilo dell'imperizia o negligenza, l'inosservanza di regole tecniche idonee ad evitare o diminuire il danno che, benché non tradotte in leggi o regolamenti, siano però entrate nell'uso corrente ed abitualmente applicate.Non è da considerarsi pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. l'attività di produzione di farmaci, neppure quando sia diretta alla manipolazione di sostanze particolarmente delicate (nella specie, emoderivati) per la quale la legge impone doverose cautele.

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