Tribunale di Napoli del 1983 (22/02/1983)


In tema di immissioni il giudice deve preliminarmente valutare, secondo il suo prudente apprezzamento, se le stesse superino o meno la normale tollerabilità, tenendo conto a tal fine anche della condizione dei luoghi (intesa, quest'ultima, nel duplice senso di natura geofisica e di destinazione sociale della zona). In caso di immissioni industriali intollerabili, però, il giudice non può senz'altro dichiararle illecite e, conseguentemente, ordinarne la cessazione (ovvero disporre a carico dell'immittente l'adozione di adeguate misure tecniche), ma deve compiere un successivo e distinto giudizio di contemperamento ex art. 844 comma 2 c.c., eventualmente alla luce della priorità di un determinato uso; pertanto ben può egli, qualora ritenga preminenti le esigenze della produzione, consentire le dette immissioni, previa corresponsione di un equo indennizzo al proprietario del fondo che le subisce.

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