Tribunale di Monza del 2004 (31/01/2004)


L'accordo raggiunto sugli elementi essenziali di un contratto non è sufficiente per ritenere lo stesso concluso laddove le espressioni usate dalle parti rivelino la loro volontà di fissare semplicemente i punti rilevanti dell'affare senza ritenersi già vincolati contrattualmente.Laddove nel corso di trattative per una compravendita una parte subordini la conclusione del contratto ad una condizione il cui avveramento dipende dalla controparte, l'incapacità di questa di realizzare detta condizione rende giustificato il rifiuto dell'altra di addivenire alla conclusione del contratto, escludendo un profilo di responsabilità precontrattuale.

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