Tribunale di Modena del 2008 numero 249 (14/02/2008)


I Nella disciplina delle società fiduciarie, la fattispecie va inquadrata nell'ambito della figura tipica del mandato senza rappresentanza. Nell'intestazione fiduciaria, infatti, il fiduciario è comunque un mandatario senza rappresentanza del fiduciante, che agisce in nome proprio per conto del fiduciante. II Il fenomeno di interposizione reale di persona che si configura nella menzionata ipotesi, fonda per espresso disposto dell'art. 1705, comma 2, c.c., la legittimazione del mandante soltanto per l'esercizio dei diritti di credito. Le altre azioni contrattuali, di nullità , annullamento, e le domande di risoluzione e risarcitorie, spettano al solo fiduciario contraente.

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