Tribunale di Modena del 2008 (05/11/2008)


Le norme sull'amministrazione di sostegno consentono ad una persona capace ed autonoma di esprimere disposizioni anticipate di trattamento (c.d. testamento biologico) in previsione della propria eventuale futura incapacità e per l'ipotesi di determinate patologie (malattia allo stato terminale o malattia o lesione traumatica cerebrale, irreversibile e invalidante, tale da costringere il malato a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscono una normale vita di relazione) e così di manifestare il rifiuto a trattamenti terapeutici (in particolare: rianimazione cardiopolmonare, dialisi, trasfusione, terapia antibiotica, ventilazione, idratazione o alimentazione forzata e artificiale), salva la possibilità di una successiva revoca delle disposizioni così dettate, ma non di richiedere interventi che anticipino la fine della vita.Pertanto nel provvedimento di nomina il giudice tutelare può attribuire all'amministrazione di sostegno il potere di negare il consenso ai trattamenti sanitari salvavita che l'interessato ha espressamente dichiarato di rifiutare e di richiedere ai medici l'applicazione delle cure palliative più efficaci.

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