Tribunale di Milano del 2014 (14/03/2014)



I presupposti di postergazione ex art. 2467 c.c. sono individuati dalla norma nell’ “eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio” e in una “situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”, in situazioni, cioè, di “rischio” di insolvenza che possono manifestarsi sia in fase di start-up, se la società è sottocapitalizzata, sia in seguito, quando, a fronte di perdite, i soci, anziché conferire capitale come sarebbe “ragionevole”, effettuino finanziamenti, aumentando l’indebitamento e concorrendo, quindi, con i creditori terzi. Pertanto, la condizione di inesigibilità del credito ex art. 2467 c.c. può essere eccepita dagli amministratori nei confronti del socio finanziatore solo laddove il finanziamento sia stato disposto e il rimborso richiesto in presenza di una situazione di specifica crisi della società (nella specie, la concessione di un mutuo di rilevante importo da parte di un istituto di credito alla società costituisce prova della insussistenza di una situazione di crisi).

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