Tribunale di Milano del 2011 (27/09/2011)
Restano in capo a tutti gli amministratori i doveri di conservazione del patrimonio, di corretta tenuta delle scritture contabili, di corretta redazione dei bilanci e di agire informato. Il componente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, chiamato a rispondere come obbligato solidale, non può sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l’illecito sono state poste in essere, con ampia autonomia, da un altro soggetto. Tale impostazione vale a maggior ragione quando gli addebiti riscontrati a carico degli amministratori riguardino doveri e obblighi indelegabili, quali la tutela del patrimonio sociale e la redazione del bilancio di una società di capitali poiché tali competenze coinvolgono inevitabilmente la responsabilità dell’intero organo collegiale.