Tribunale di Milano del 2011 (18/01/2011)



La norma di cui all’art. 2394 c.c., la quale disciplina la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali in ambito di società per azioni, deve ritenersi applicabile per analogia anche alle società a responsabilità limitata. Conseguentemente, in caso di violazione da parte degli amministratori di s.r.l. degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e di insufficienza di quest’ultimo al soddisfacimento dei crediti, i creditori sociali possono agire in responsabilità nei confronti degli amministratori. In caso di fallimento di s.r.l., il curatore è legittimato ad esperire nei confronti degli amministratori l’azione di responsabilità spettante ai creditori sociali.

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