Tribunale di Milano del 2010 (28/07/2010)



L’applicazione della clausola simul stabunt simul cadent deve avvenire nel rispetto della clausola generale di buona fede e dei doveri di lealtà e correttezza che regolano i rapporti endosocietari. Conseguentemente, è illegittima e comporta obbligo al risarcimento del danno l’applicazione di tale clausola al solo fine di determinare l’estromissione di un amministratore dalla gestione della società.

L’obbligo di risarcire il danno da illegittima applicazione della clausola simul stabunt simul cadent è posto a carico dei soci che hanno violato la clausola generale di buona fede; ed il calcolo del danno si esegue alla stregua del caso di revoca dell’amministratore avvenuta senza giusta causa.

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