Tribunale di Milano del 2007 numero 12442 (16/11/2007)


Nelle società di persone, non vi è alcun onere di redigere i bilanci e di farli approvare dai soci, vigendo esclusivamente il diritto dei soci non amministratori al rendiconto, da parte del socio amministratore, nonche´ di ispezione documentale ai sensi degli artt. 2315, 2293 e 2261 c.c.

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