Tribunale di Milano del 2006 (03/10/2006)


L'affidante non conserva la proprietà effettiva del bene intestato al fiduciario persona fisica, non è in grado di disporne senza il suo formale ritrasferimento da parte di questi, poiche´ non consegue l'effetto di separazione del bene intestato da quelli personali del fiduciario persona fisica. Il mandante non consegue con il contratto di mandato l'effetto di separazione del bene intestato al mandatario, non conserva la proprietà effettiva del bene intestato al mandatario e non è in grado di disporne senza il suo formale ritrasferimento da parte di questi.Il fiduciante consegue l'effetto di separazione del bene intestato alla società fiduciaria da quelli di questa e ne conserva la proprietà effettiva, disponendone senza alcun formale ritrasferimento a proprio nome.

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