Tribunale di Milano del 2004 (11/11/2004)


L' istituto dell'amministrazione di sostegno non può essere applicato in caso di assoluta incapacità di intendere e di volere, dal momento che le norme che disciplinano tale istituto presuppongono una capacità residuale del soggetto a cui devono essere applicate.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Milano del 2004 (11/11/2004)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti