Tribunale di Milano del 2003 (07/02/2003)


Nella società con due soli soci l'esclusione di un socio (che ai sensi dell'art. 2287, ultimo comma, c.c. deve essere pronunciata dal giudice) diventa operante soltanto nel momento in cui la sentenza, avente natura costitutiva, passa in giudicato, fino a tale momento il socio contro il quale è stato promosso il giudizio di esclusione potendo sempre recedere dalla società (insindacabilmente o per giusta causa, qualora ne ricorrano i presupposti). E poiché il recesso, come negozio unilaterale recettizio, produce i suoi effetti dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario, ne discende che, in applicazione del principio secondo cui tra due cause di scioglimento del vincolo sociale rispetto ad un socio è operante quella che diviene efficace per prima, tra recesso ed esclusione deve darsi prevalenza alla dichiarazione di recesso del socio della cui esclusione si contende.I pagamenti di debiti sociali ed il versamento di denaro in favore della società possono determinare un credito del socio verso la società, ovvero determinare una incidenza sulla situazione patrimoniale della stessa e conseguentemente sulla posizione dell'altro socio verso la società, ma non valgono a fondare una pretesa diretta dell'erogante a rivendicare da ciascuno degli altri soci la parte delle somme pagate corrispondente alla sua quota sociale. L'azione di cui all'art. 146 l.fall. compendia in sè le azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c. ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio sociale, visto unitariamente come garanzia e dei soci e dei creditori sociali e sorge nel momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei creditori della società. Pertanto la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949, secondo comma, c.c. decorre dal momento in cui si verifica l'insufficienza del patrimonio sociale, il che può avvenire in epoca anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento, ma è onere dei convenuti in responsabilità allegare e dimostrare l'esistenza di una pregressa incapienza del patrimonio sociale, rispetto alla data del fallimento.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Milano del 2003 (07/02/2003)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti