Tribunale di Milano del 2001 (19/01/2001)


La clausola statutaria che preveda l'adozione del voto di lista per la determinazione del "numero dei membri del consiglio di amministrazione" deve ritenersi applicabile al solo caso di nomina di più componenti del c.d.a., i quali espressione tanto della maggioranza quanto della minoranza; l'operatività della clausola non può invece estendersi al caso in cui debba nominarsi un solo consigliere, fatto salvo comunque il diritto (derivante dall'art. 2383 c.c.) della minoranza di proporre un proprio candidato da sottoporre all'esame dell'assemblea. Di conseguenza, deve essere revocata la sospensione della delibera che abbia nominato un solo consigliere mediante il principio maggioritario e non mediante voto di lista.

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