Tribunale di Milano del 2000 (10/02/2000)


La delibera di manleva per l'attività svolta dagli amministratori, in considerazione del suo contenuto generico, non può essere valutata come rinuncia all'azione sociale di responsabilità. Al fine di attribuire efficacia dispositiva liberatoria e di rinuncia all'azione sociale di responsabilità occorre infatti la specifica e concreta determinazione degli episodi di amministrazione integranti l'eventuale pretesa risarcitoria. Nè è plausibile una rinuncia anteriore all'emersione dei fatti di "mala gestio".

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Milano del 2000 (10/02/2000)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti