Tribunale di Milano del 2000 (02/11/2000)


Il regime ex art. 2504 quater c.c., nel precludere ogni pronuncia di invalidità dell'atto di fusione e nel rendere quindi privo di effetti l'ordinario controllo giurisdizionale sulla validità della sottostante deliberazione, viene a sottrarre al socio un diritto di partecipazione tipico, cosicché appare sistematicamente conseguente che a tale menomazione (giustificabile solo in relazione all'interesse generale dell'ordinamento alla stabilità degli effetti della fusione in quanto compenetrazione di patrimoni e apparati delle società coinvolte, difficilmente "separabili" una volta uniti) si accompagni il riconoscimento di una tutela per così dire sostitutiva per equivalente di quella "reale" comportante la rimozione degli effetti della deliberazione. Tutela da individuare nella diretta responsabilità della società deliberante la fusione a tenere indenne il socio da ogni conseguenza pregiudizievole che a costui derivi dalla esecuzione della deliberazione invalida: responsabilità, dunque, oggettivamente discendente dall'accertamento di vizi di invalidità della deliberazione, nonchédalla lesività della stessa rispetto al patrimonio del socio ed il cui carattere esclude la necessità di ulteriore dimostrazione di condotte negligenti di soggetti impersonanti gli organi sociali.Intrapreso il giudizio di impugnazione della deliberazione di fusione, costituisce "emendatio libelli" ammissibile la domanda risarcitoria, proposta dall'attore della memoria depositata ai sensi del comma 2 dell'art. 180 c.p.c., dopo l'eccezione della società convenuta di improponibilità della domanda per intervenuta iscrizione dell'atto di fusione.

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