Tribunale di Milano del 1999 (13/05/1999)


Nel caso di un'operazione di "leveraged buyout", attivata attraverso il procedimento di fusione, si deve accertare caso per caso se l'operazione concretizzi un negozio in frode alla legge e cioè se siano stati utilizzati strumenti oggettivamente leciti per aggirare lo specifico divieto alla società emittente, di concedere prestiti o garanzie per l'acquisto di proprie azioni.Se il "leveraged buyout", attuato attraverso il procedimento di fusione, è sorretto da un progetto industriale proiettato verso il futuro in un'attività compatibile e sinergica in grado di generare "cash flow", non è configurabile un negozio in frode alla legge.

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