Tribunale di Milano del 1998 (29/10/1998)


Per stabilire il regime dell' invalidità delle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la ripartizione delle spese condominiali è necessario distinguere le deliberazioni con le quali vengono fissati i criteri di ripartizione ex art. 1123 cod.civ. ovvero sono modificati, in via generale ed astratta, criteri in precedenza fissati, per i quali è necessario a pena di nullità il consenso di tutti i condomini, dalle deliberazioni con cui ex art. 1135 cod.civ. vengono semplicemente ripartite in concreto le predette spese, le quali sono sottoposte alla disciplina dell' annullabilità ove vengano adottate in violazione di criteri legali o convenzionali già vigenti.

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