Tribunale di Milano del 1998 (25/05/1998)


La domanda di restituzione ai sensi dell'art. 192, 3° comma cod. civ. presuppone lo scioglimento della comunione legale e, quindi, non può essere proposta nel giudizio di separazione personale dei coniugi, perchè richiede una pronuncia definitiva di separazione; ai fini della restituzione anticipata consentita, previa autorizzazione giudiziale, dall'art. 192, 4° comma, cod. civ., il giudice deve valutare solo gli effetti di vantaggio e svantaggio che si produrrebbero sul patrimonio comune - nella specie, necessità di provvedere alla liquidazione dell'unico bene immobile - non rilevando affatto le esigenze personali del singolo coniuge; le somme, provenienti dal patrimonio personale, di cui si può chiedere la restituzione, devono essere riconducibili alla fattispecie dell'art. 179 cod. civ.

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