Tribunale di Milano del 1997 (28/01/1997)


Poichè il recesso del socio di una società di persone consiste in una dichiarazione unilaterale di volontà con effetto immediato, senza che sia richiesta altra formalità diversa dalla comunicazione della volontà di recedere, quando il socio ha comunicato il suo recesso alla società non può più revocarlo, perchè impedirebbe agli altri soci di effettuare la loro libera scelta; sarebbe solo possibile una accettazione di questa revoca, con conseguente ricostituzione del vincolo sociale.

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