Tribunale di Milano del 1997 (20/10/1997)


Nelle società di persone lo scioglimento del vincolo sociale limitatamente ad un socio opera una modificazione della struttura del rapporto sociale nella quale viene in primo piano la persona del socio, con la conseguenza che nelle relative controversie giudiziarie la legittimazione passiva spetta agli altri soci, ai quali lo scioglimento del rapporto rispetto al socio recedente o escluso impone direttamente il pagamento della somma di danaro corrispondente al valore della quota. Ogni socio è legittimato ad esercitare l'azione individuale che ha per oggetto il risarcimento dei danni cagionati dal fatto illecito del socio amministratore al patrimonio personale del singolo che assume di avere subito il danno, poiché questa azione non incontra alcun limite soggettivo, essendo riconducibile all'azione generale prevista per il risarcimento per fatto illecito dall'art. 2043 cod. civ.Non sussiste alcuna responsabilità della Usl che, con la casa di cura privata, ha solo un rapporto convenzionale relativo all'erogazione di prestazioni sanitarie.L'ente ospedaliero è responsabile in solido con il medico che ha materialmente eseguito l'intervento per i danni cagionati. A nulla rileva l'assenza di rapporto di lavoro subordinato, giacché è sufficiente che l'ente ospedaliero abbia un potere di vigilanza e direzione sull'attività del medico ex art. 2049 c.c.Nell'ipotesi di sterilizzazione maschile non riuscita per colpa del medico sono risarcibili ai genitori del figlio indesiderato il danno-evento, consistente nella lesione del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, e il danno - conseguenza immediatamente collegabile all'evento (compromissione della libertà di autodeterminazione della coppia), da individuarsi solo in quella parte di reddito e di consumi diretti degli attori che la nascita del nuovo figlio verrà irrimediabilmente a compromettere.La gravidanza e la nascita di un figlio sano, seppure indesiderato, non costituiscono eventi patologici, ma assolutamente fisiologici, sicché, fatta salva la possibilità di provare un eventuale danno psichico, non è configurabile alcuna compromissione alla sfera biologica.Nel caso di un intervento di vasectomia non eseguito con tecnica e modalità esecutiva corrente, date la semplicità dell'intervento stesso e l'assenza di problemi tecnici di particolari difficoltà, non può operare la limitazione di responsabilità prevista dall'art. 2236 c.c. solo per i casi di dolo o colpa grave.La casa di cura privata risponde ex art. 2049 c.c. solidamente con il medico dei danni prodotti, essendo sufficiente che vi sia un potere di direzione e vigilanza dell'ente privato sull'attività del medico in virtù di un rapporto non occasionale, ma non necessariamente di lavoro subordinato, che può essere anche temporaneo e non continuativo.La società è legittimata ad opporre ai terzi che hanno agito intenzionalmente a suo danno, ovvero non siano terzi di buona fede, le limitazioni al potere di rappresentanza degli amministratori e l'estraneità dell'atto da essi compiuto all'oggetto sociale; anche nel caso di società di capitali e loro amministratori devono essere applicate le disposizioni previste dagli artt. 1398 e 1399 c.c., che stabiliscono in materia di rappresentanza il principio generale che gli atti compiuti dal rappresentante senza potere non hanno effetto vincolante per la persona falsamente rappresentata e che la ratifica del negozio concluso da chi abbia agito in veste di rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti della facoltà conferitagli può risultare, oltreché da dichiarazione espressa, anche da una tacita manifestazione di volontà

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