Tribunale di Milano del 1996 (30/09/1996)


Il mancato rilevamento di un'ipoteca da parte di un notaio incaricato di redigere un atto di compravendita immobiliare non può essere imputato al professionista se dipende dalle disfunzioni o dai ritardi delle conservatorie dei registri immobiliari. In mancanza di uno specifico incarico il notaio non ha l'obbligo di consultare registri diversi. Al notaio, pertanto, in questi casi non può essere attribuita una responsabilità professionale per negligenza ex art. 1176 comma 2 c.c.Ai fini della sussistenza di responsabilità del notaio, non costituisce comportamento contrario alla diligenza professionale, richiesta ai sensi degli art. 1176 e 2236 c.c., l'erroneo accertamento del grado di un'ipoteca iscritta su un bene, se dovuto al ritardo nell'aggiornamento dei pubblici registri e, dunque, all' aleatorietà dei risultati di indagini svolte sulla base di un registro privo di fede privilegiata (il modello 60).

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