Tribunale di Milano del 1996 (02/09/1996)


Nei giudizi instaurati da (o contro) società di persone è sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, la presenza in giudizio di tutti i soci, non essendo configurabile un interesse della società (come autonomo soggetto giuridico) che non si identifichi con la somma degli interessi dei soci medesimi. Non può considerarsi estraneo al processo il socio di una società in nome collettivo che interviene in rappresentanza della società poiché, difettando le società di persone di piena personalità giuridica, non è configurabile una netta separazione tra la posizione del socio che agisce anche in rappresentanza della società e quella che gli deriva dalla sua qualità di socio.La disposizione prevista dall'art. 2285, codice civile, non può essere interpretata in modo da restringere i limiti dell'esercizio del diritto di recesso, sicché il termine del preavviso trimestrale - fissato per l'efficacia del recesso quando la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci - in quanto espressamente riferito a questo caso dal terzo comma dell'art. 2285, codice civile, non può essere esteso anche al caso diverso disciplinato dal secondo comma, il quale, accomunando la disciplina della giusta causa a quella convenzionale eventualmente prevista nel contratto sociale, si riferisce a ipotesi in cui la pur limitata prosecuzione del rapporto sociale per altri tre mesi contrasterebbe con le finalità tutelate dalla norma.La dichiarazione di recesso da società personale è un atto unilaterale recettizio costituita da una manifestazione di volontà (da portare a conoscenza di tutti gli altri soci) che risulti incompatibile con la prosecuzione del rapporto sociale; pertanto, non costituisce valida dichiarazione di recesso l'offerta in prelazione della quota di partecipazione agli altri soci, con riserva di cedere, in caso di mancato esercizio della prelazione, la quota a terzi: infatti, tale dichiarazione non rappresenta l'uscita dalla società come avvenimento certo ma come ipotesi eventuale del tutto condizionata all'evento futuro ed incerto o della conclusione di un accordo con i soci sul corrispettivo della cessione, ovvero della stipulazione di un accordo diverso con terzi estranei alla compagine sociale.

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