Tribunale di Milano del 1994 (23/11/1994)


Il mancato pagamento da parte dell'affiliato delle royalties nei termini previsti dal contratto, ove contemplato come ipotesi di inadempimento rilevante ai fini dell'applicazione della clausola risolutiva espressa, determina senz'altro la risoluzione del contratto. A nulla rileva, pertanto, che l'affiliante abbia omesso di inviare nei detti termini la fattura, giacché l'emissione di quest'ultima è obbligatoria solo ai fini del pagamento dell'Iva e non dell'importo contrattualmente stabilito.Il comportamento dell'affiliato che, dopo la risoluzione del contratto, continua a presentarsi al pubblico come elemento della rete commerciale dell'affiliante (nella specie mantenendo il proprio recapito sugli elenchi telefonici tra le palestre della rete e diffondendo materiale pubblicitario con lo stesso marchio) non determina un danno risarcibile all'immagine di quest'ultimo, poiché gli effetti negativi sulla clientela non sono ricollegabili al comportamento dell'affiliato ma sono conseguenza non voluta della risoluzione di diritto del contratto, chiesta dall'affiliante.Ai fini della liquidazione del danno subito dall'affiliante in conseguenza dell'inadempimento dell'affiliato il c.d. "mancato guadagno" è pari all'importo delle royalties percepite dall'affiliante per il periodo di preavviso concordato per la disdetta del contratto.La penale prevista per la violazione dell'obbligo di non utilizzare dopo la risoluzione del contratto il complesso dei beni oggetto del franchising va ridotta a norma dell'art. 1384 Codice civile qualora risulti provato che l'affiliato abbia fatto uso del solo marchio dell'affiliante senza avvalersi del know-how dello stesso.

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