Tribunale di Milano del 1993 (25/10/1993)


Il partecipante alla comunione può usucapire l' altrui quota indivisa del bene comune senza necessità di una interversione del possesso, ma attraverso l' estensione del possesso medesimo in termini di esclusività.A tale fine si richiede, tuttavia, che tale mutamento del titolo (art. 1102, comma 2, codice civile) si concreti in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini della cosa, incompatibili con il permanere del compossesso altrui, e non soltanto in atti di gestione della cosa comune consentiti al singolo partecipante, o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazioni di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dar luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore. Pertanto, quando l' impiego particolare del bene formi esplicito oggetto di una regolamentazione dell' uso delle cose comuni deliberata dall' assemblea, si è in presenza di un esercizio del potere di disciplina che la legge ricomprende fra le attribuzioni dell' amministratore e dell' assemblea (artt. 1130 e 1135 codice civile), e che, ove sia contenuto nei limiti fissati dall' art. 1102 codice civile, è incompatibile con il presupposto dell' esclusività che può dare causa all' acquisto del diritto per usucapione.

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