Tribunale di Milano del 1993 (19/04/1993)


L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di cui all'art. 2395 c.c. riguarda, come quelle previste negli art. 2393 e 2394 c.c., ipotesi di danno causato nello svolgimento dell'attività gestoria, ma da queste differisce per la diversa incidenza del pregiudizio arrecato dal comportamento illegittimo degli amministratori: nel caso dell'azione individuale il danno incide direttamente sul patrimonio del terzo o del socio, mentre nelle altre due ipotesi esso pregiudica immediatamente il patrimonio sociale e solo in via mediata e riflessa incide su quello dei singoli soci o terzi (nella specie, gli amministratori di una società fiduciaria, che si erano impegnati a liquidare a semplice richiesta le somme loro affidate dai soci fiducianti, non avevano adempiuto a tale obbligo, procrastinando in tal modo l'operazione di smobilizzo, poi resasi in concreto impossibile per la successiva messa in liquidazione coatta amministrativa della società).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Milano del 1993 (19/04/1993)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti