Tribunale di Milano del 1992 (26/03/1992)


L' art. 1130 codice civile attribuisce all' amministratore una serie di poteri-doveri. In particolare egli è tenuto a disciplinare l' uso delle cose e dei servizi comuni in modo da assicurare il miglior godimento a tutti i condomini ed è tenuto a compiere gli atti conservativi inerenti alle parti comuni dell' edificio. Egli quindi ha come suo preciso compito quello di operare in modo che le cose comuni non vengano danneggiate o deteriorate da alcuno e che i servizi possano funzionare.Può pertanto richiamare i condomini ad un corretto uso dei detti beni e, qualora rilevi invece, delle scorrettezze deve operare in modo da porvi rimedio.

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