Tribunale di Milano del 1992 (19/05/1992)


Sono civilmente responsabili, e vanno condannati solidamente al risarcimento del danno, il medico e l'ente ospedaliero per il mancato uso di normali mezzi tecnici nel corso di un intervento chirurgico (nel caso di specie, il mancato uso di un microscopio operatorio, nel corso di un intervento per l'asportazione di un lipoma intradurale, ha provocato al paziente postumi di natura permanente dell'80%, incidenti sulla integrità psico-fisica e sulla capacità lavorativa).

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Milano del 1992 (19/05/1992)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti