Tribunale di Milano del 1992 (14/12/1992)


Il criterio per determinare l' oggettiva natura di una parte dell' edificio condominiale è costituito dal rapporto pertinenziale che unisce la parte considerata al complesso della proprietà del gruppo condominiale, ovvero a singole porzioni di esso. La previsione che gli impianti di riscaldamento sono normalmente comuni fino al punto di diramazione degli impianti stessi ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini non dimostra necessariamente che il bene stesso, nei limiti della porzione esclusiva, sia pertinenza della porzione immobiliare di proprietà del singolo condomino. E ciò perché il criterio distintivo tra parti comuni e parti di proprietà esclusiva è dato unicamente dalla loro oggettiva destinazione, indipendentemente dalla loro ubicazione.

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