Tribunale di Milano del 1991 (23/09/1991)


La cessione per atto fra vivi della quota di una società a responsabilità limitata, compiuta in violazione della clausola statutaria di prelazione, è inefficace. Il socio pretermesso ha interesse ad agire per far valere tale inefficacia solo se si manifesta la propria intenzione di acquistare la quota alienata alle stesse condizioni concordate tra il socio alienante ed il terzo acquistare.

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