Tribunale di Milano del 1991 (16/05/1991)


Non contrasta col disposto della legge n. 1815 del 1939 una società che non abbia come oggetto l' espletamento dei compiti propri del professionista ma miri soltanto a porre a sua disposizione un apparato di strutture e di mezzi affinchè quest'ultimo possa, avvalendosi degli stessi, svolgere la sua prestazione in piena libertà ed in diretto rapporto fiduciario con il cliente, al di fuori di qualsiasi intervento della societa' medesima ed in modo che la prestazione gli sia direttamente riferibile.Ogni attività che possa comportare l'esercizio delle conoscenze tecnico-giuridiche che riguardano gli obblighi contabili (fiscali e di bilancio) degli imprenditori e che non siano limitate alla riproduzione ordinata con sistemi anche meccanici dei soli dati contabili dell' impresa deve ritenersi riservata agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri periti commerciali.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Milano del 1991 (16/05/1991)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti