Tribunale di Milano del 1990 (26/04/1990)


La finalità della clausola di provocare la decadenza automatica del consiglio di amministrazione, nel caso del venir meno della maggioranza degli amministratori, non e', in se stessa, illecita, ma, anzi, è positiva in quanto tende a dotare la società di un consiglio di amministrazione che, riscuotendo la fiducia dei soci, possa svolgere la sua attività senza conflitti e tensioni all'interno dell'ente. Considerata, quindi, la derogabilità delle disposizioni contenute negli artt. 2383, 2385, 2386, codice civile, ne consegue la validità della predetta clausola. E' inammissibile l'impugnazione per eccesso di potere di una deliberazione assembleare proposta oltre il termine di tre mesi fissato dall'art. 2377, codice civile. L'iscrizione nel registro delle imprese non è condizione nè di efficacia nè di esecuzione delle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo, ma solo il momento iniziale della pubblicità volta a renderne opponibile ai terzi il contenuto.

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