Tribunale di Milano del 1990 (22/10/1990)


La disciplina della risoluzione per inadempimento è inapplicabile al contratto di società (di persone), non già per la natura di contratto di scopo privo di corrispettività, ma per la sussistenza di rimedi specifici previsti dalla legge contro l'inadempimento dei soci (e, segnatamente, l'esclusione ex art. 2286, codice civile), che non lasciano spazio per l'applicazione dell' istituto generale regolato dagli artt. 1453 e seguenti, codice civile. Lo scioglimento parziale del vincolo sociale, derivante dall'esclusione del socio di una società di persone, non opera nella fase di liquidazione. Al recesso ingiustificato la legge non riconnette altra conseguenza se non la sua inefficacia e la permanenza del vincolo sociale. E' quindi nulla sia perchè concreta ipotesi di patto leonino, sia perchè viola norme inderogabili (alla stregua delle quali nessuna ripartizione di attivo può essere effettuata se non all'esito della procedura di liquidazione) la clausola - contenuta nel contratto di società o in un patto parasociale - con la quale le parti stabiliscono che, in caso di recesso di uno dei soci non sorretto da giustificato motivo, il conferimento iniziale di questi (in denaro o in merce) non gli sarà restituito (neppure in parte e neppure in presenza di presunti utili futuri) e verrà ripartito tra i soci non recedenti a titolo di risarcimento del danno, anche per i rischi ed oneri della iniziativa commerciale.

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