Tribunale di Milano del 1990 (22/03/1990)


Non sussiste una automatica correlazione tra abuso di diritto e richiesta di convocazione dell' assemblea formulata da una minoranza. Non si puo', infatti, escludere a priori che, sulle richieste della minoranza, si addivenga alla formazione di un consenso maggioritario in sede assembleare .Gli amministratori hanno il diritto-dovere di non accedere a richieste che appaiono illegittime, immotivate e inutilmente ripetitive e come tali rivelatrici di mero spirito di chicane; resta salvo, ovviamente, in caso di diniego della richiesta di convocazione, il diritto dei richiedenti di esperire tutti i rimedi previsti dalla legge .L' azione promossa ai sensi dell' art. 2259, terzo comma, codice civile, per la revoca dell' amministratore di società di persone ha come contraddittori necessari il socio o i soci che la propongono e quello destinatario della domanda di revoca. Non occorre, pertanto, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri soci, che sono titolari soltanto di un interesse indiretto e mediato che potrebbe anche giustificarne la presenza in giudizio. Il rifiuto del socio amministratore di fornire al socio non amministratore notizie ulteriori rispetto a quelle risultanti dai rendiconti, o di consentire l' esame della documentazione non può essere interpretato come volontà di sottrarsi agli obblighi di informazione, quando sia riconducibile a ragioni di cautela e di prudenza nell' interesse della società. Integra una giusta causa di revoca il comportamento tenuto dall' amministratore che abbia utilizzato denaro della società per fini personali, ovvero che abbia omesso la puntuale annotazione dei prelievi effettuati, o che abbia distratto, a proprio vantaggio, somme destinate alla società amministrata.

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