Tribunale di Milano del 1990 (19/03/1990)


In caso di sequestro giudiziario di azioni, non può disporsi che il diritto di partecipare alle assemblee sociali e di votarvi continui ad essere esercitato dal titolare delle azioni ovvero venga esercitato dal custode in conformità dalle istruzioni del titolare medesimo.

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