Tribunale di Milano del 1989 (26/06/1989)


Il beneficium excussionis di cui all' art. 2304, codice civile va inteso nel senso che il creditore di una società in nome collettivo non può procedere coattivamente nei confronti del singolo socio, se non dopo avere infruttuosamente agito sui beni della società; tale beneficio opera cioè con riferimento al procedimento di esecuzione e non a quello di cognizione, nel senso che non impedisce al creditore di agire in sede di cognizione contro il socio al fine di ottenere l' accertamento del proprio diritto e la condanna.

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