Tribunale di Milano del 1989 (15/07/1989)


Non esiste responsabilità della cooperativa esercente un supermercato per i danni riportati da una cliente per la caduta da una scala mobile, quando tale caduta non fu provocata nè da un difetto di manutenzione del mezzo meccanico, nè da altra anomalia. Poiché infatti le scale mobili sono meccanismi per la loro stessa natura in continuo movimento, il loro utilizzo richiede un grado elevatissimo di attenzione.

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