Tribunale di Milano del 1989 (12/01/1989)


Ai fini dell'accertamento del rapporto sociale in una società di fatto, mentre nei confronti dei terzi è sufficiente l'esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l'assunzione di una condotta tale da ingenerare all'esterno un ragionevole convincimento circa l'esistenza della società, nei rapporti interni tra le parti è indispensabile provare la costituzione di un fondo comune con la partecipazione degli autori dei conferimenti ai guadagni e alle perdite e l'affectio societatis, vale a dire l'intenzione pattizia dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Milano del 1989 (12/01/1989)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti