Tribunale di Milano del 1989 (11/05/1989)


La competenza arbitrale, statutariamente prevista per la risoluzione delle sole controversie aventi ad oggetto l' interpretazione del contratto sociale, non può essere validamente invocata dai soci per il componimento dei conflitti nascenti dalla sua esecuzione. Nella società in accomandita semplice il compimento, da parte dell' accomandante, di atti di gestione sociale in difetto di un apposito negozio autorizzativo o di una procura speciale, costituisce violazione del divieto d' immistione sanzionato dall' art. 2320, primo comma, codice civile. La violazione da parte del socio accomandante del divieto d' immistione di cui all' art. 2320, primo comma, codice civile, non comporta la sua automatica esclusione dalla società, essendo la stessa prevista solo per gravi inadempienze della legge o del contratto sociale ai sensi dell' art. 2286, primo comma, codice civile. In una società in accomandita semplice composta da due soli soci, non può essere accolta la domanda di esclusione avanzata dall' accomandante nei confronti dell' accomandatario, qualora la stessa sia fondata su comportamenti che, benché censurabili, riguardino la qualità di amministratore dell' accomandatario, trovando tali addebiti la loro sanzione nella previsione della norma richiamata dall' art. 2319, codice civile.

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