Tribunale di Milano del 1988 (26/09/1988)


Nelle società di persone a tempo determinato il recesso del socio è possibile solo se sussiste una giusta causa; deve considerarsi giusta causa il fatto che l' altro socio ha subito protesti di assegni bancari e di vaglia cambiari all' epoca in cui avvenne la comunicazione di recesso. Il socio receduto, che in una società di persone abbia avuto funzione di amministratore insieme con l' altro socio, non è legittimato a chiedere il rendiconto, relativo al tempo anteriore al recesso, all' altro socio, in quanto receduto dalla società, e non ha il diritto al rendiconto, in quanto coamministratore.

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