Tribunale di Milano del 1988 (02/09/1988)


La generica ratifica dell'operato degli amministratori non costituisce valida ed efficace rinunzia all'azione di responsabilità sociale, né vale in ogni caso a precludere l'esercizio dell'azione ex art. 146 l. fall. da parte della curatela fallimentare, attesa la unitarietà di tale strumento giuridico, partecipe sia della natura contrattuale dell'azione ex art. 2393 c. c., sia della natura aquiliana dell'azione ex art. 2394 c. c.; il dies a quo dei relativi termini prescrizionali decorre dalla cessazione degli organi sociali dalle funzioni, nell'azione ex art. 2393 c. c.; e dal verificarsi dell'insufficienza del patrimonio sociale a fronte delle pretese creditorie, nell'azione ex art. 2394 c. c.

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