Tribunale di Milano del 1987 (29/01/1987)


Non può essere dichiarata la nullità di una società commerciale il cui oggetto consiste nella comunione di godimento di un bene, perchè la comunione di godimento di beni e' perfettamente legittima, mentre la sua assunzione ad oggetto di una società commerciale pone in evidenza solo un vizio della causa contrattuale. La legittimazione e l'interesse all'impugnativa di nullità di un contratto concluso dalla società che incide in maniera illegittima, per contrasto con norme imperative, sui criteri di distribuzione di utili di fatto realizzati e di cui si sia decisa la ripartizione, si deve ritenere che sussistano in capo al socio direttamente leso dal contenuto di detto accordo. Non può configurarsi la violazione delle norme relative all'accertamento e all'evidenziazione e alla distribuzione degli utili, anche ai fini dell'imposizione fiscale, nella stipulazione di un contratto di comodato, avente per oggetto l'unico bene sociale, a favore di un' associazione cui possono partecipare i soci della società comodante.

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