Tribunale di Milano del 1985 (22/07/1985)


In caso di occupazione d'urgenza, qualora la p.a. non abbia comunicato l'ammontare dell'indennità provvisoria, l'acconto di cui all'art. 23, comma 2, l. 3 gennaio 1978 n. 1, come sostituito dall'art. 5, comma penultimo, d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito in l. 25 marzo 1982 n. 94, deve essere corrisposto, nonostante la mancata accettazione dell'indennità stessa.

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