Tribunale di Milano del 1983 (23/09/1983)


Nella fattispecie dell'art. 2395 c. c. rientra il danno causato dall'amministratore al terzo sia con l'indurlo alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni a prezzo eccessivo mediante la redazione di bilanci, falsi o artificiosi, sia con l'indurlo ad astenersi dal negoziare titoli in suo possesso proprio perché tratto in inganno da quel falso bilancio.

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